Francesco Piomboni

Counsellor Professionista - Amm.ne di Sostegno

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Art. 6 
 
 
                   Autoregolamentazione volontaria 
 
  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e
la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio
dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e
criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.