Francesco Piomboni

Counsellor Professionista - Amm.ne di Sostegno

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Art. 4 
 
 
            Pubblicita' delle associazioni professionali 
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad
utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.