Francesco Piomboni

Counsellor Professionista - Amm.ne di Sostegno

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Art. 2 
 
 
                     Associazioni professionali 
 
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di
rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni
professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,
l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di
denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti
alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
relativo albo professionale. 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti
legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi
concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge.